FASE 2: Aggiornamenti settore trasporto

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OBBLIGO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA  

L’ordinanza della Regione Lombardia n .547 del 17/05/2020, ha ribadito l’obbligo già previsto dalla precedente ordinanza della rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

Nello specifico, il datore di lavoro o un suo delegato, devono misurare la temperatura corporea del personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, e anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

In assenza di strumento di rilevazione idoneo (termoscanner) per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente, prova con strumento personale idoneo.

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, (come nel caso di autisti di aziende di autotrasporto) il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare al datore di lavoro o al suo delegato, il manifestarsi di sintomi da infezione da COVID-19 prima di recarsi sul posto di lavoro; medesimo comportamento andrà tenuto nel caso dovessero insorgere sintomi  durante lo svolgimento dell’attività.

Il datore di lavoro o il suo delegato, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PROTOCOLLO AZIENDALE

A seguito dell’emergenza covid19, ogni impresa è tenuta a predisporre, sulla base dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, un documento contenente le procedure anticontagio adottate.

Questo documento, protocollo aziendale, costituisce:

  • un aggiornamento del DVR aziendale, del quale deve essere considerato parte integrante,
  • un protocollo di sicurezza anticontagio

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Abbiamo predisposto, per i nostri associati, un modello di protocollo specifico per il settore autotrasporto.

L’AUTOTRASPORTO VIAGGIA E FA VIAGGIARE IN SICUREZZA

CNA FITA ha creato un manifesto dedicato alle imprese di autotrasporto, finalizzato ad informare committenza ed utenti che l’impresa rispetta le procedure di sicurezza previste dai protocolli nazionali; una locandina che evidenzia le “best practice” adottate dalle imprese di autotrasporto e che veicola il messaggio che l’autotrasporto lavora in sicurezza, per i propri operatori e per i propri clienti.

Scarica il manifesto L’AUTOTRASPORTO VIAGGIA E FA VIAGGIARE IN SICUREZZA

  • stampalo ed esponilo in azienda e sui veicoli;
  • invialo ai committenti;
  • fallo girare fra i tuoi contatti

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ’ INDIFFERIBILI MOTORIZZAZIONE

Con la circolare 29992807 del 08.05.2020 il Ministero dei Trasporti ha ulteriormente aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dal mese di maggio, da parte degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile:

  • Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25.05.2020);
  • Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25.05.2020);
  • Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25.05.2020)
  • Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
  • Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25.05.2020);
  • Visite periodiche ATP;
  • Revisione dei veicoli da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
  • Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose
  • Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
  • Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
  • Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
  • Autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo;
  • Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11.05.2020);
  • Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’112020);
  • Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11.05.2020);
  •  Rilascio patente di guida internazionale (dall’11.05.2020).

Per quanto attiene l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione entro il 31 luglio 2020, ferma restando la proroga fino al 31 ottobre 2020, a richiesta degli interessati gli UMC possono quindi espletare le attività di controllo tecnico avendo cura, nella programmazione delle attività di prenotazione in ragione delle specifiche situazioni locali, nel dare precedenza a quelle da effettuare con riguardo

  • ai veicoli da radiare per definitiva esportazione all’estero, secondo le nuove disposizioni contenute nell’art. 103 c.d.s.;
  • ai veicoli comunque destinati alla circolazione all’estero (sia in Paesi UE sia in Stati extra UE);
  • ai veicoli da sottoporre a revisione singola, ai sensi dell’art. 80, commi 5 e 7, c.d.s.;

  • ai veicoli il cui precedente controllo tecnico abbia avuto esito “ripetere”.

Per maggiori informazioni contatta CNA Fita allo 0303519611 – fita1@cnabrescia.it